Se il condominio è nato con questo fabbricato (officina) e nel regolamento condominiale nulla è previsto in relazione ad un simile divieto, non c’è una legge che impedisca la possibilità di aprire un’officina nel condominio. Però, si i rumori e gli odori sono insostenibili, si può chiedere al giudice che gli stessi siano limitati e contenuti entro la normale tollerabilità ai sensi dell’articolo 844 del Codice civile, in considerazione anche del fatto che non si tratta di un’area industriale. Così come se i danni provocati all’edificio sono esclusivamente imputabili all’officina, sarà quest’ultima a doverne rispondere.