Nel caso in cui per esempio un condomino realizzi una veranda che costituisca un vero e proprio manufatto abitativo (cassazione civile n. 24327 / 2011) e che si sia verificato incremento per più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare, ex articolo 69 disposizioni di attuazione del Codice civile, si potranno modificare le tabelle millesimali.
Potranno essere modificate con la maggioranza di cui all’articolo 1136 2 comma del Codice civile (maggioranza intervenuti e metà del valore dell’edificio) e il costo della modifica delle tabelle millesimali è a carico del condomino che ha dato luogo alla variazione.