CONSUNTIVO AL VOTO ENTRO 180 GIORNI

La legge n. 220/2012, di riforma della materia condominiale, nel novellare l’ articolo 1130 del  Codice civile, ha inserito il n. 10 che recita: l’amministratore, oltre a quanto previsto dall’articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve redigere il rendiconto condominiale annuale della gestione e convocare l’assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni. I centottanta giorni di cui parla l’articolo 1130 n. 10 del Codice civile, andranno conteggiati dalla data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Se, ad esempio, la chiusura della gestione condominiale è prevista per il 31 dicembre, l’assemblea dovrà essere convocata entro il 30 giugno.