PER LA FOSSA BIOLOGICA SPESE SECONDO I MILLESIMI

In tema di condominio, la fossa settica o biologica nella quale confluiscono i liquami provenienti dagli scarichi degli appartamenti condominiali rientra fra le parti comuni, in forza della presunzione di condominialità ex articolo 1117 n.1 del Codice civile. Pertanto, salvo che il contrario non risulti da un titolo o dal regolamento condominiale (di natura contrattuale), la ripartizione delle relative spese dovrà essere disposta in base al comma 1 dell’articolo 1123 del Codice civile (ossia in misura proporzionale al valore millesimale di ciascuna proprietà).

Una diversa ripartizione, ad esempio basata sul numero degli abitanti dell’appartamento, rischierebbe di risultare illegittima e di provocare inutili contenzioni (si pensi a un appartamento dove vivono quattro persone che, per motivi lavorativi, escono di casa al mattino presto per farvi rientro la sera, e , per contro, a un appartamento occupato da due sole persone, che però escono poco di casa).