La richiesta del parere dell’assemblea condominiale non è necessaria, ma è opportuna, anche a evitare azioni possessorie (articolo 1168 e seguenti del Codice civile). A parte questo, salvo esame del regolamento condominiale contrattuale e salvo esame della fattispecie in concreto, il condomino può costruire per esempio sul marciapiedi condominiale una rampa per l’accesso dei disabili all’edificio, a norma dell’artico 1102, comma 1 del Codice civile, per il quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglio godimento della cosa. Resta fermo quanto disposto dall’articolo 1120, comma 4, del Codice civile, secondo cui sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.
Va sottolineato che la Corte di cassazione si è progressivamente orientata nel senso di favorire l’eliminazione delle barriere architettoniche, conformamente ai principi dettati dagli articoli 32 e 42 della costituzione (si veda per tutte anche se in tema di installazione di un ascensori in condominio, la sentenza 14-02-12 n. 2156).
Per completezza, si aggiunge che il rinnovato articolo 1120, comma 2, del Codice civile dispone ora che possono essere approvati con la maggioranza di cui all’articolo 1136 comma 2 del Codice civile (500 millesimi e la maggioranza degli interventi) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche. Sul tema specifico delle barriere architettoniche si veda che l’articolo 2 comma secondo, della legge 13-1989, per il gale, nel caso in cui il condomino rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX del libro primo del Codice civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage.