IL RIPARTO DEI LAVORI NEL GIARDINO SOPRAI BOX

Secondo la prevalente giurisprudenza della Cassazione, il criterio di ripartizione delle spese per i solai disciplinato dall’articolo 1125 del Codice civile, si applica anche ai giardini o cortili condominiali che facciano da copertura per locali interrati, come box o garage (Cassazione, Sezione Seconda, 16 /02/12, n. 2243). La stessa regola può essere applicata ai giardini di proprietà individuale. Le spese per le opere di impermeabilizzazione necessarie a seguito di infiltrazioni, dunque, andranno divise a metà tra il proprietario del giardino, da una parte, e i proprietari dei locali sottostanti, dall’altra, compresi per quanto di loro spettanza i condomini che utilizzano la parte coperta dal solaio in questione.

La rimozione e il ricollocamento di piante e fiori, operazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori, vanno considerate a parere di chi scrive, come una fase dell’intervento in virtù del cosiddetto principio della strumentalità ( Cassazione, 19 ottobre 1992, 11449). Va segnalato che non sono mancanti precedenti di seno contrario, nella sentenza del 4 giugno 2001, 7472, la Cassazione ha affermato che le spese per la rimozione e il ricollocamento di terreno e piante al fine di procedere a lavori di ripristino del lastrico sottostante gravano sul proprietario del giardino.

In contrario si può rilevare che quando, per riparare una certa cosa occorre spostarne un’altra, appare ragionevole porre le spese per spostare quest’ultima e rimetterla a posto a carico di chi provvede alle opere di riparazione della prima e non certo sul proprietario della seconda