L’articolo 1129, comma quinto, del Codice civile, dispone che sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore, senza peraltro indicare un termine specifico. A nostro giudizio, le spese per l’apposizione della targhetta, salvo diversa pattuizione in sede di accettazione della nomina (articolo 1129, comma quattordici, del Codice Civile) può essere posta a carico del condominio, cui dovrebbe essere intestata la relativa fattura / ricevuto.
Trattandosi di spesa di non rilevante entità, essa può essere oggetto di ratifica, mediante esposizione nel rendiconto ordinario annuale, da approvarsi con un quorum, in seconda convocazione, di 333 millesimi oltre alla maggioranza degli intervenuti.