LA COIBENTAZIONE DEL TETTO E’ UN ONERE GENERALE

Le spese per la coibentazione del tetto, effettuate in occasione della relativa ristrutturazione, devono essere ripartite, salvo diversa disposizione ottenuta nel regolamento condominiale contrattuale per millesimi di proprietà, a norma dell’articolo 1123, comma 1 del codice civile, trattandosi di spese eseguite nell’interesse comune. D’altra parte, norme speciali a parte, per la giurisprudenza, della non corretta coibentazione dell’edificio risponde il condomino, a norma dell’articolo 2051 del codice civile. Si veda, in questo senso, per tutte, Tribunale di Milano, XIII sezione civile, sentenza 11 maggiom 2009, n. 6256, secondo cui appurato il cattivo stato di coibentazione del sottotetto cumene dello stabile condominiale, di tale mancato isolamento della copertura risponde, in quanto custode ex articolo 2051 del Codice civile, il condomino al quale incombe l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio alcuno e di rimuovere le cause del danno arrecato alle porzioni di proprietà esclusiva di uno dei condomini, salvo la prova del caso fortuito.

A tenore dell’articolo 1136, commi 2 e 4 del codice civile, per le opere di riparazione straordinaria di notevole entità, è necessario un quorum, in seconda convocazione, di 500 millesimi, (almeno la metà del valore dell’edificio), oltre alla maggioranza degli intervenuti. Tanto più che, in generale, le opere di coibentazione dovrebbero essere anche finalizzate alla riduzione del consumo energetico.

Tratto da il sole 24 ore