Stante il disposto di cui all’articolo 118 del Codice civile, terzo comma, per il quale il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma il condomino distaccato, in quanto comproprietario dell’impianto comune, è tenuto a concorre alle spese di manutenzione straordinaria e di conservazione dell’impianto comune e, quindi, anche alle spese di adeguamento termico che va effettuato entro il 31-12-16 in base al dlgs 102/2014.
Tratto da il sole 24 ore