L’ordinanza emanata dal ministero della Salute il 6 agosto 2013, intitolata alla tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani e più volte prorogata, all’articolo 1 impone al detentore del cane di portare sempre con sé una museruola, da applicare in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta dell’autorità competenti, e soprattutto di utilizzare sempre il guinzaglio corto (massimo un metro e mezzo di lunghezza) durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico. Appare ragionevole considerare luoghi aperti al pubblico, ai fini dell’applicazione della norma tutte le parti comuni accessibili ai residenti nell’edificio e ai loro ospiti, compreso il vano scale e l’ascensore. I cani dunque, vanno tenuti al guinzaglio anche in presenza di chi ne ha la custodia. In linea generale, poi, il responsabile del cane deve assicurarsi che l’animale abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive. Le violazioni vanno segnalata alla polizia municipale, che potrà intervenire diffidando il responsabile e applicando le sanzioni amministrative del caso. In relazione all’apposizione del cartello “attenti al cane” alla porta di ingresso, si ritiene che non siano rintracciabili profili di illiceità, salvo che non se ne contesti la particolare conformazioni in relazione al decoro architettonico dell’edificio. Simili cartelli, infatti, sono di retti a informare chi dovesse varcare l’uscio, normalmente il cancello, oltre il quale i cane è tenuto legittimamente libero senza museruola.
Tratto da Il sole 24 Ore