Ai sensi dell’art. 1122 ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del 2012, l’assemblea può deliberare, con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, l’installazione sulle parti comuni impianti per la videosorveglianza di esse.
Ai sensi dell’art. 1122 ter del Codice civile, introdotto dalla riforma del 2012, l’assemblea può deliberare, con la maggioranza degli intervenuti e 500 millesimi, l’installazione sulle parti comuni impianti per la videosorveglianza di esse.