AMMINISTRATORE REVOCABILE IN ASSENZA DI REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE

In tema di quella che è definita l’anagrafe condominiale è compito dell’amministratore chiedere e/o subordinatamente acquisire, mediante visure in Conservatoria, in Catasto e/o in altri uffici pubblici o privati, i dati relativi ai condomini, ai titolari di diritti reali o loro aventi causa (cosiddetti titolari di diritti personali di godimento).

L’articolo 1130, comma 1 numero 6 del Codice civile dispone infatti che l’amministratore è tenuto a curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità  immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratori in forma scritta entro sessanta giorni.

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitando il costo ai responsabili. Si tenga presente che per l’articolo 1129 comma 12 numero 7 del codice civile, costituisce grave irregolarità che giustifica la revoca dell’amministratore, la mancata tenuta del registro di anagrafe condominiale.