Esclusa la registrazione occulta, e cioè all’insaputa degli altri condomini, la registrazione dell’assemblea condominiale è legittima se è autorizzata. L’autorizzazione alla registrazione dell’assemblea deve essere data dal presidente, sia pure alla condizione, per esempio, che la registrazione su nastro magnetico venga allegata al verbale e trascritta al termine dell’assemblea (tribunale di bologna 25 marzo 1999, n. 596).
Rimane dubbio, in assenza di puntuali disposizioni del regolamento contrattuale, se il presidente possa discrezionalmente negare la registrazione, ma la miglior dottrina ritiene che il presidente non possa immotivatamente respingere la richiesta, stante il diritto del singolo condomino di controllare il procedimento di formazione della volontà assembleare.
(tratto dall’esperto risponde del Il Sole 24 Ore del 14-11-16)