CALDAIA PIU’ PICCOLA A CARICO DEI NON DISTACCATI

Nel caso in cui venga installata una caldaia più piccola, la corte di cassazione ha precisato che, in materia di condominio, in caso di distacco di alcuni condomini dall’impianto centralizzato di riscaldamento, è legittima la delibera dei condomini rimanenti avente ad oggetto la sostituzione della vecchia caldaia con una nuova dimensionandola per le sole unità immobiliari allacciate all’impianto centralizzato di riscaldamento, si da escludere la possibilità di un futuro allaccio all’impianto comune e da creare un impianto all’esclusivo servizio di taluni dei condomini, quindi solo a loro appartenente, talché solo a loro carico possono essere le spese necessarie all’installazione, alla conservazione e all’uso dello stesso (cassazione civile 10 maggio 2012 n. 7182.

Sicché in caso di ridimensionamento dell’impianto di riscaldamento i condomini (definitivamente) distaccati perdono la comproprietà dell’impianto stesso.

Invece, qualora la situazione dell’impianto di riscaldamento restasse invariata, a norma del dlgs 102/2014 è necessario che in tutti gli appartamenti serviti da un’unica caldaia, entro la fine del 2016, siano installati contabilizzatori e termovalvole. L’obbiettivo, infatti, è far pagare ai condomini ciò che effettivamente consumano. La tipologia degli strumenti (termovalvole, contabilizzatori e centraline) da installare dovrà essere attentamente valutata dal tecnico incaricato.

Infine, il condomino dell’appartamento che resta vuoto potrà chiudere le termovalvole, riducendo così i consumi volontari del riscaldamento, ma dovrà comunque corrispondere gli importi relativi ai consumi involontari, alla gestione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto.