In tema si segnala, tra le ultime pronunce giurisprudenziali, la sentenza del Tribunale di Milano del 28-01-16, per la quale la Corte di cassazione, intervenuta proprio in materia di posizionamento di condizionatore su una facciata condominiale, ha ribadito l’orientamento secondo cui la corretta applicazione dell’articolo 1120 del Codice civile porta a ritenere che costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio , e che la relativa valutazione ne spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione.
Dunque, solo non caso di violazione del decoro architettonico dell’edificio è necessario il consenso unanime di tutti i condomini, mentre, per gli intervenuti relativi al migliore godimento della proprietà individuale, il condomino può apportare a proprie spese le modifiche necessarie.