A norma dell’artico 1129, comma 9, del Codice Civile, salvo che sia stato espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, terzo comma, delle disposizioni di attuazione del Codice civile per il quale, in caso di mora nel pagamento dei tributi che si sia protratta per un semestre, l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla funzione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. L’amministratore è tenuto ad agire nei confronti del condomino moroso (articolo 1130, comma 1, numero3, del codice civile e articolo 63 comma1 delle disposizioni di attuazione del Codice civile).
In termini generali è anche possibile che il condomino moroso presenti opposizione al decreto ingiuntivo, se nonché il decreto ingiuntivo condominiale è provvisoriamente esecutivo. Se l’opposizione è infondata, le spese sono a carico dell’opponente.
I tempi per il recupero del credito condominiale, che ove sia scelta l’esecuzione immobiliare, passano attraverso la messa all’asta dell’immobile oggetto di esecuzione, possono essere piuttosto lunghi e variano da tribunale a tribunale. I crediti condominiali si prescrivono in cinque anni, (si veda, per tutte, Cassazione, 25-02-2014 n. 4489)