In base all’articolo 23 del Dpr 600/1973 – come modificato dalla legge 449/1997 – dal 1 gennaio 1998, i condomini, e non i loro amministratori, sono diventati sostituti d’imposta e, come tali, sono obbligati a dotarsi di un codice fiscale, nonché di un codice del contribuente, attribuito dalla concessionaria per la riscossione.
In tema, la circolare 240/E/2000 ha precisato che, per i condomini con non più di quattro (ora con non più di otto condomini, nde), qualora non si sia inteso nominare l’amministratore, le ritenute dovranno essere effettuate da uno qualunque dei condomini, che utilizzando il codice fiscale del condominio medesimo, provvederà ad applicare le ritenute alla fonte, a effettuare i relativi versamenti e a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta per le ritenute, i contributi e i premi assicurativi. E, dunque, anche il condomino minimo tra due condomini deve dotarsi di codice fiscale.