Ibalconi aggettanti, per giurisprudenza ormai unanime, sono oggetto di proprietà individuale del condomino dell’appartamento dal quale vi si accede (Cassazione, Sezione seconda, 30 aprile 2012 n. 6624). Sono comuni soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, quando si inseriscono nel prospetto dell’edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole. Pertanto, la manutenzione dei sottobalconi (anche detti Cielini) deve essere eseguita a cura e spese del proprietario del balcone.