IL CONDOMINIO MINIMO NON COMPILA IL QUADRO AC

Anche un condominio minimo soggiace agli obblighi in materia tributaria; pertanto, dee dotarsi di codice fiscale e ottemperare agli obblighi legati alla sua funzione di sostituto d’imposta, ovvero operare le ritenute alla fonte laddove dovute ( del 4% sui corrispettivi pagati per prestazione relative a contratti d’appalto, quali ad esempio il contratto di pulizia scale, e ritenuta d’acconto del 20% sui compensi corrisposti a soggetti lavoratori autonomi), versarle con il modello f24, certificale le stesse ai fornitori e comunicarle poi nel 770 (dichiarazione del sostituto d’imposta).

Resta escluso invece l’adempimento relativo al quadro Ac (circolare n. 204 del 2000). Con le medesime modalità avrebbe dovuto essere assolto l’obbligo di comunicazione all’agenzia delle Entrate dei dati relativi ai compensi corrisposti e alle ritenute eventualmente operate.

La mancata comunicazione determinerà l’irrogazione di una sanzione di importo di 1200 euro per singola certificazione con un limite massimo annuale di 50000 euro.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, qualora non vi sia un amministratore di condominio che compili il quadro Ac, i dati catastali, non potendo essere comunicati dall’amministratore di condominio, dovranno necessariamente essere indicati dal singolo condomino che intende fruire della detrazione relativa alle spese di recupero del patrimonio edilizio.