IL NO ALLE TERMOVALVOLE SI PUO’ PORTARE IN TRIBUNALE

Il Dlgs 102/2014, all’articolo 9, comma 5, lettere b) e c), impone l’obbligo dell’adozione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione entro il 31-12-2016. In coso di inosservanza, l’articolo 16, comma5, lettera c) il condomino e i clienti finali, che acquistano energia per un edificio polifunzionale, che non provvedono ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno dell’unità immobiliare sono soggetti, ciascuno, alla sanzione amministrativa pecuniari da 500 a 2500 euro. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando dalla relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato risulti che l’installazione dei predetti sistemi non è efficiente in termini di costi. Da quanto appena esposto, al fine di evitare la sanzione, l’assemble non potrà fare altro cha adeguarsi ed assumere le delibere conseguenti. Tuttavia, al fine di tutelare i proprio interesse in qualità di singolo condomino, in base al rinvio previsto dall’artico 1139 del Codice civile, in caso di mancata deliberazione circa il rispetto dell’obbligo, ciascun condomino potrà rivolgersi al tribunale in volontaria giurisdizione nei confronti  del condominio, ai sensi dell’articolo 1105 del Codice civile, il quale prevede che se non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria.