Per la costruzione o collocazione (nel palazzo condominiale) della cabina di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica, si deve ritenere, in linea di principio, che tra l’originario costruttore ed Enel sia stato stipulato un contratto di servitù elettrodotto (con eventuale servitù di passaggio), con cui si presume siano state disciplinate tutte le modalità di utilizzo, accesso e manutenzione della cabina stessa.
Al riguardo, è bene precisare che l’immobile (o il terreno sul quale è stata costruita la cabina di trasformazione) era e rimane di proprietà del palazzo condominiale, svolgendo Enel un servizio di pubblica utilità e avendo, anche un compito istituzionale per la distribuzione dell’energia elettrica. Tuttavia, anche nel caso in cui non fosse presente il contratto di costituzione di servitù elettrodotto, si può affermare che il locale (o, comunque, il terreno dove è stata costruita la ) cabina elettrica è di proprietà comune condominiale e le relative opere di manutenzione saranno, quindi, poste a carico dei condomini sulla base dei millesimi di proprietà (senza necessità, quindi, di inserire il locale cabina elettrica nelle tabelle millesimali).
Inoltre Enel non può essere chiamata a pagare le spese di manutenzione, ordinarie e straordinarie, appunto in quanto non è proprietaria dell’immobile, ma esercita un servizio di pubblica utilità.