A norma dell’articolo 1122 del Cc, nell’unità immobiliare di sua proprietà, o nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condominio non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Di qualsiasi opera egli deve dare, comunque, preventiva notizia all’amministratore, che ne riferisce all’assemblea. In quest’ottica, ove non crei pregiudizi alle parti comuni e in particolare al decoro dell’edificio, di cui all’articolo 1120 del Codice civile, il condominio può installare la casetta di legno nel proprio giardino. Quanto alle autorizzazioni edilizie comunali, salve diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, l’intervento in questione costituisce attività libera non soggetta a permessi o ad altri titoli edilizi, sicchè il condomino è tenuto solo a darne comunicazione all’ufficio tecnico comunale.
L’intervento, infine, non comporta modifica o revisione della tabella millesimale, non sussistendo i presupposti cui fa riferimento l’articolo 69, n.2, delle disposizioni di attuazione del Codice civile, posto che non comporta alterazione per più di un quinto del valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condominio.
(tratto dall’esperto risponde del 05-12-16 sole 24 ore)