Se le infiltrazioni risultano effettivamente addebitabili a fenomeni di acqua sorgiva, le spese per la loro eliminazione sono a carico di tutti i condomini. Infatti, per suolo su cui sorge l’edificio, con riferimento al quale l’articolo 1117, n.1, del codice civile, stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell’area in cui sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato più basso (cassazione 29/09/1985 n. 3882)