Salvo esame della fattispecie in concreto e delle norme, le sanzioni e le norme previste dal regolamento condominiale, approvate a maggioranza, sono vincolanti anche per i condomini che non abbiano partecipato all’assemblea e/o che non le abbiano approvate. In tema, il novellato articolo 70 delle Disposizioni di attuazione al Codice civile, dispone che per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino a 200 euro e, in caso di recidiva, fino a 800 euro. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.
L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice. Si tenga anche presente che, a norma dell’articolo 1138, comma 3, del Codice civile, il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’articolo 1136 e allegato al registro indicato dal numero 7 dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’articolo 1107. E’ tuttavia opportuno evidenziare che, in disparte le sanzioni pecuniarie di cui si è detto, non è legittimo inserire in un regolamento condominiale assembleare sanzioni diverse da quelle pecuniarie, ovvero diversamente afflittive, ciò che sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato, se non eccezionalmente, il diritto di autotutela. (Cassazione 16 gennaio 2014, numero 820)