L’inquilino, ossia il conduttore, di una unità immobiliare ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’appartamento locatogli, nelle delibere dell’assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria.
Può, inoltre, senza diritto di voto, intervenire sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni (articolo 10 della legge 27 luglio 1978, n. 372). Come delegato del proprietario, invece, può partecipare a qualunque assemblea ed esprimere il voto.
Tratto dal Il sole 24 ore