NESSUN IMPEGNO ECONOMICO PER CHI DICE NO ALL’ASCENSORE

A norma del riformato articolo 1120, secondo comma, n.2, del Codice civile, i condomini con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136 del Codice stesso (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio) possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno a oggetto le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche (tra di essi rientra anche la installazione dell’ascensore.

Poiché la installazione ex nuovo dell’ascensore configura una innovazione gravosa, a norma dell’articolo 1121 del Codice civile, i condomini dissenzienti, che hanno espresso voto contrario in assemblea, o che , se assenti, hanno impugnato la delibera entro 30 giorni, sono esonerati dalla spesa, a condizione, però, che l’innovazione sia suscettibile di utilizzazione separata (come nel coso dell’ascensore), oppure se, non essendo possibile l’utilizzazione separata, la maggioranza che l’ha deliberata assuma espressamente a suo carico tutta la spesa.

(cassazione, 17-04-1969 n. 1215)