La deliberazione con cui si dispone che alla pulizia del vano scale provvedano i singoli condomini a turno, direttamente o affidando l’incarico a terzi, è stata condivisibilmente ritenuta nulla (Tribunale di Padova, 10 maggio 2012). La gestione delle parti comuni non può essere delegata ai singoli. Il fatto che la decisione sia stata presa all’unanimità, o in forza di un accordo tra i condomini, non muta i termini della questione. Si tratterà di una deliberazione o di un accordo improduttivo di effetti vincolati.
Questo non impedisce che , in via di fatto, si possa procedere con la turnazione. Qualora, tuttavia, sorgano contestazioni, l’unico rimedio a disposizione contro chi non rispetta i turni o non provvede alla pulizia con la necessaria cura consiste nell’affidamento del servizio a una impresa di pulizie e nella ripartizione della relativa spesa tra tutti i condomini secondo il criterio di ripartizione applicabile. Di certo non si può pretendere dal condomino, e meno che mai dall’acquirente di una unità immobiliare condominiale, che provveda alla pulizia e che recuperi i turni saltati.