OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER L’AMMINISTRATORE

Sempreché non sia amministratore del solo proprio condominio, l’amministratore a norma dell’articolo 71 bis, lettera g, disposizioni attuative del Codice civile, deve svolgere attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale ( 15 ore annue, secondo il Dm 140/2014). La violazione della disposizione in esame può portare alla revoca per gravi irregolarità dell’amministratore, a norma dell’articolo 1129, dodicesimo comma.