Partendo dall’assunto che l’uso dei garage non è destinato a tutti i condomini, ma solo ad alcuni proprietari, le spese dovranno essere ripartite solo tra questi ultimi e non fra tutti.
Al riguardo, una sentenza della Corte di cassazione, la 7077 del 22-06-1995, ha statuito che la spesa per l’installazione delle opere e dei manufatti attinenti all’adeguamento dei sistemi per garantire la sicurezza antincendio deve essere ripartita soltanto tra i proprietari dei box, e non anche tra gli altri condomini che non ne possiedono, non avendo alcuna rilevanza la circostanza che tali misure attengono alla sicurezza dell’intero edificio.